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  • Immagine del redattoreAvv. Giulia Aldini

LA GUIDA IN STATO D’EBBREZZA e LE CAUSE D'INVALIDITA’ DELL’ETILOMETRO



Spesso, durante i controlli stradali, vengono effettuati accertamenti inerenti al tasso alcolemico dei conducenti attraverso un test, che permette di accertare se il guidatore abbia rispettato i limiti imposti dalla legge.

I limiti appena richiamati sono quelli disciplinati dal Codice della Strada[1], che prevede i tassi di concentrazione alcolica e le sanzioni per il superamento degli stessi. Il limite consentito dalla normativa per potersi mettere alla guida è un tasso alcolemico di 0,50 g/l (0,00 g/l per i cd. neopatentati, ovverosia coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla guida da meno di tre anni).

Oltre la soglia richiamata, il codice prevede:

1) sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 532 a € 2.127, per un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l, con sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

2) ammenda da € 800 a € 3.200 e arresto fino a sei mesi, per un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, con sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

3) ammenda da € 1.500 a € 6.000, arresto da sei mesi ad un anno per un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l con sospensione della patente di guida da uno a due anni, o da due a quattro anni se il veicolo appartiene a persona estranea al reato con sequestro preventivo del veicolo e sua confisca (salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato). È prevista la revoca della patente in caso di recidiva nel biennio.

Tutte le sanzioni elencate sono raddoppiate nel caso in cui sia provocato dal guidatore un sinistro stradale, ragione per la quale viene applicato anche un fermo amministrativo del mezzo per 180 giorni.

Cause d’invalidità del test

L’utilizzo dell’etilometro per la verifica del tasso alcolemico del guidatore è stato negli anni messo in discussione dalla giurisprudenza che ha rilevato che l’efficacia del test può essere spesso sconfessata attraverso la produzione in giudizio di prove a sostegno della propria tesi. In presenza di determinate circostanze invalidanti è possibile confutare i risultati.

Le più comuni cause d’invalidità sono:

- omesso avvertimento del diritto alla presenza del difensore: gli accertatori sono tenuti ad informare il conducente del diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia e tale informativa deve essere necessariamente trascritta sul verbale di accertamento[2];

- ritardo nell’esecuzione dell’alcooltest: l’alcoltest non deve essere effettuato a distanza di un ampio lasso di tempo dal momento del fermo, poiché non sarebbe altrimenti possibile l’accertamento dello stato di intossicazione al momento della guida del mezzo. Tuttavia il ritardo del test non deve essere imputabile al comportamento del conducente[3];

- patologie del conducente: è possibile che una patologia, documentata e comprovata, possa incidere sull’esito del controllo, come ad esempio i reflussi gastroesofagei (sul tema la giurisprudenza non sempre è conforme);

- farmaci assunti dal conducente: i risultati dell’etilometro possono essere alterati anche dall’assunzione di farmaci del conducente, ma in tal caso è il conducente a dover fornire adeguate prove per dimostrare l’inattendibilità dell’esito dell’alcoltest, in caso contrario il risultato avrà valore probatorio[4].

[1] Art. 186 e 186 bis CDS


[2] Cass. Pen., Sez. Un., 29.01.2015, n. 5396; Cass. Pen. 13.07.2017, n. 34383


[3] Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 18572 del 2013


[4] Cass. Pen. Sent. n. 36887/2015

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