L’ultimo periodo di emergenza COVID-19 è caratterizzato da stati di ansia e di incertezza: cosa poter fare e cosa no?
In particolare, di recente i genitori separati e/o divorziati si sono domandati se poter liberamente esercitare il diritto di visita ai propri figli, spesso conviventi con l’altro genitore, anche in Comune differente dal proprio.
Le numerose normative[1] non hanno aiutato a fare chiarezza e tanti sono stati i genitori che si sono rivolti ai Tribunali per chiedere l’emissione di provvedimenti urgenti sul tema. Oggi il Governo Italiano ha chiarito che il diritto di visita non si sospende e per esercitarlo è possibile anche spostarsi in Comune diverso dal proprio. Ma vediamo come ci si è arrivati.
Dapprima il DPCM dell’8 marzo 2020[2] prevedeva la possibilità di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e le FAQ[3] presenti sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri affermavano che fossero consentiti gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore oppure per condurli presso di sé, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.
Numerosi Tribunali si erano espressi in tal senso rilevando che il diritto di visita del genitore fosse confermato. Tra gli altri, anche il Tribunale di Forlì[4] aveva dichiarato, onde prevenire contenzioso, che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, o comunque per condurli presso di se’, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio ovvero con i decreti collegiali in materia di volontaria giurisdizione”.
Con l’entrata in vigore del DPCM del 22 marzo 2020[5] che prevede il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, ci si è domandati se il diritto di visita dei genitori separati/divorziati non collocatari dei propri figli fosse stato abolito.
Mentre si attendeva che il Governo facesse chiarezza sul punto, il Tribunale di Bari[6] rilevato, che gli incontri dei minori con genitori dimoranti in Comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzassero affatto le condizioni di sicurezza e prudenza prescritte dalle normative vigenti e ritenuto che il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell'attuale momento emergenziale, sia recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ha disposto la sospensione delle visite, in quel caso paterne, obbligando il padre ad esercitare il diritto di visita attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati e secondo il medesimo calendario.
A fare definitivamente chiarezza è intervenuto il Governo Italiano, smentendo quanto
affermato dal Tribunale di Bari. Il 1° aprile 2020 sono state infatti aggiornate le FAQ sul sito internet di riferimento[7]. Alla domanda “Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?” la Presidenza del Consiglio dei Ministri risponde: “Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.”
Nessun dubbio rimane allora: il diritto di visita non si sospende e per esercitarlo è possibile anche spostarsi in Comune diverso dal proprio.
La FAQ richiamata, tra le altre cose, esamina anche quelle situazioni di fatto ove non sia presente una sentenza dell’organo giudicante: anche in questo caso gli spostamenti sono consentiti secondo gli accordi intervenuti tra i genitori.
[1] DPCM 8 marzo 2020, DCPM 22 marzo 2020 [2] art. 1, comma 1, lettera a) [3] domande frequenti sulle misure adottate dal Governo [4] Decreto n. 11/2020 del 18.03.2020, prot. 19.03.2020 [5] art. 1, comma 1, lettera b) [6] Decreto 26.03.2020 [7] http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa
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