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Immagine del redattoreAvv. Giulia Aldini

ORDINANZA DELLA CASSAZIONE: IL MANTENIMENTO NON E’ DOVUTO ALLO STUDENTE LAVORATORE


La Suprema Corte, negli scorsi giorni, con ordinanza n. 11186/2020, ha accolto il ricorso di un padre, ritenendo che non fosse più dovuto il mantenimento del figlio maggiorenne che lavora e studia all'università.

La vicenda vede il figlio universitario che ha un contratto part-time a tempo indeterminato. Il padre ricorre in Cassazione ritenendo che la mera iscrizione all'università non sia sufficiente ad indicare la non autosufficienza del figlio.

La Cassazione accoglie il motivo sollevato dal padre, ribadendo che: “Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice del merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, caso per caso e

con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari; tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, tenendo conto che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori), com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione."

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