top of page
  • Immagine del redattoreAvv. Giulia Aldini

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L’amministrazione di sostegno è una fattispecie introdotta nel 2004[1] allo scopo di limitare il meno possibile la capacità di agire del soggetto interessato al fine di salvaguardare al massimo la sua autodeterminazione.

PRESUPPOSTI E PROCEDIMENTO

Secondo la vigente normativa italiana[2] chi, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, ha diritto all’assistenza di un amministratore di sostegno.

In ragione di ciò, anche le situazioni di demenza senile, affievolimento di capacità intellettive[3], handicap fisici[4], infermità o menomazioni temporanee[5], ludopatie, etc. sono ricomprese tra le casistiche.

L’amministrazione di sostegno può essere aperta nei confronti di persona maggiorenne e la nomina può essere richiesta dal beneficiario stesso, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore, dal pubblico ministero e dai responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura della persona.

L’amministratore viene nominato con decreto del Giudice Tutelare, a seguito della presentazione di un ricorso al Giudice del luogo ove l’interessato ha la residenza o la dimora. L’interessato viene ascoltato personalmente dal Giudice[6], previa fissazione di un’udienza che dovrà essere comunicata ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo e, nel caso di necessità, il Giudice deve recarsi nel luogo dove l’interessato si trova. L'amministratore, deve essere nominato entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

La scelta dell’amministratore è effettuata con riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario e la nomina indica la durata e l'oggetto dell'incarico, le competenze di amministratore e beneficiario, i limiti di spesa e la periodicità con cui riferire al Giudice del proprio operato.

L'amministratore di sostegno nominato presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza.

Qualora sussistano i requisiti di reddito, l’assistenza legale per la procedura appena richiamata può essere effettuata con il Patrocino a spese dello Stato.

POTERI E DOVERI DELL’AMMINISTRATORE

Gli effetti dell’amministrazione di sostegno sono determinati dal provvedimento del Giudice e possono anche essere successivamente modificati o integrati. L’amministratore viene scelto preferibilmente tra coniuge, convivente, padre/madre, figlio, sorella/fratello o tra i parenti entro il quarto grado.

Il codice[7] prevede che il beneficiario conservi “la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana".

L’amministratore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione senza specifica autorizzazione del Giudice Tutelare (a es. acquisti quotidiani, spesa, etc.) mentre per gli atti di straordinaria amministrazione (compravendita di beni immobili, accettazione di eredità, promozione di giudizi, etc.) deve richiedere l'autorizzazione.

L’amministratore, nel compimento delle sue funzioni, deve sempre tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e deve periodicamente (generalmente ogni anno) presentare un rendiconto attestante l’attività svolta, le condizioni di vita del beneficiario e la gestione economica attuata.

[1] Legge n. 6 del 09.01.2004


[2] Art. 404 e ss. c.c.


[3] Cass. Civ. 02.10.2012, n. 16770


[4] Cass. Civ. 02.08.2018, n. 13917


[5] Art. 405 c.c.


[6] Art. 407 c.c.


[7] Art. 409 c.c.



63 visualizzazioni0 commenti
bottom of page