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  • Immagine del redattoreAvv. Giulia Aldini

DIRITTI DEL PASSEGGERO: quando fare reclamo alla compagnia aerea?


In caso di negato imbarco, di cancellazione o di ritardo prolungato del volo aereo, per i passeggeri di voli in partenza da un aeroporto comunitario o con destinazione aeroporto UE con compagnia aerea comunitaria, il passeggero ha molteplici diritti, sanciti dalla normativa europea[1].

Qualora si verifichi uno dei casi esplicitati è possibile presentare un reclamo alla compagnia aerea e in caso di risposte inadeguate si può presentare un ulteriore reclamo all’ENAC, al fine di ottenere quanto espresso dal Regolamento UE.


Di seguito le tre possibili casistiche, con i rispettivi diritti.


NEGATO IMBARCO e CANCELLAZIONE DEL VOLO

Nel caso di negato l’imbarco, il passeggero, in possesso di regolare biglietto, ha diritto:

  1. alla compensazione pecuniaria che si differenzia in base alla tratta aerea e alla distanza chilometrica (da un minimo di € 250,00 a un massimo di € 600,00);

  2. alla riprotezione su volo alternativo o alla riprotezione del biglietto non utilizzato;

  3. all’assistenza gratuita che comprende pasti e bevande, sistemazione in albergo in caso di uno o più pernottamenti; trasporto aeroporto/albergo e ritorno; due chiamate telefoniche, fax, e-mail.

Nel caso di cancellazione del volo, salvo che questa sia causata da circostanze eccezionali (quali ad esempio condizioni meteorologiche, ragioni di sicurezza o scioperi), il passeggero, in possesso di regolare biglietto, ha i medesimi diritti su indicati, ma non gli spetta la compensazione pecuniaria se viene regolarmente preavvertito della cancellazione con il dovuto preavviso.


RITARDO PROLUNGATO

Nel caso di ritardo prolungato, il passeggero, in possesso di regolare biglietto, ha diritto:

a) se il ritardo in partenza è superiore a 2, 3 o 4 ore (a seconda della distanza chilometrica) all’assistenza gratuita che comprende pasti e bevande, sistemazione in albergo in caso di uno o più pernottamenti; trasporto aeroporto/albergo e ritorno; due chiamate telefoniche, fax, e-mail;

b) se il ritardo in partenza è di almeno 5 ore, a rinunciare al volo e a richiedere il rimborso del biglietto e all’assistenza gratuita fino alla rinuncia del volo;

c) se il ritardo in arrivo è superiore a 3 ore, all’assistenza gratuita e alla compensazione pecuniaria che si differenzia in base alla tratta aerea e alla distanza chilometrica (da un minimo di € 250,00 a un massimo di € 600,00).


[1] Regolamento 261/2004

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